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CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO SALIERNO PIETRO-ECOVIA-FURGOVIA
1. DEFINIZIONI.
1.1. Locatore: l’impresa che concede in locazione i veicoli denominata Salierno Pietro, con sede in Bitonto (BA), S.P. 88 Km 0.750 – 70032, P.I. 05772000724, N. REA BA-440534;
1.2. Cliente: il contraente, sia esso persona fisica ovvero giuridica, i cui dati esatti sono meglio descritti e indicati nel frontespizio del presente documento (Contratto di Locazione), che debitamente sottoscritto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; soggetto a cui il Locatore intesterà e consegnerà il documento fiscale.
1.3. Parte ovvero Parti: impersonalmente, separatamente, ovvero congiuntamente al Locatore e Cliente;
1.4. Contratto: congiuntamente, le presenti Condizioni Generali di Contratto e il Contratto di Locazione, debitamente compilati e sottoscritti;
1.5. Noleggio: la prestazione che il Locatore, dietro corrispettivo ed alle condizioni ulteriori meglio descritte nel Contratto, si obbliga ad eseguire a favore del Cliente;
1.6. Autovettura e/o Autoveicolo e/o veicolo: il veicolo per il trasporto di persone e/o cose, meglio descritto ed identificato nel Contratto di Locazione oggetto della prestazione di Noleggio.
1.7. Guidatore e/o altri guidatori: i soggetti che potranno utilizzare il veicolo oggetto del contratto, anche diversi dal Cliente, purché titolari di idoneo titolo abilitativo alla guida ed identificati al momento della consegna del veicolo a mezzo del Contratto di Locazione. Il veicolo non potrà essere condotto da soggetti non espressamente dichiarati al Locatore.
1.8. Coperture assicurative: il veicolo concesso in locazione è assicurato per la Responsabilità Civile Auto verso terzi, come previsto dalla normativa di riferimento nel paese lo stesso veicolo è immatricolato, con un massimale unico superiore ai limiti di legge. La polizza assicurativa non copre i danni subiti dal conducente. Le condizioni di polizza sono disponibili presso tutte le stazioni di noleggio del Locatore. Eventuali pacchetti di eliminazione e/o riduzione delle penalità risarcitorie danno e/o furto dovranno essere espressamente concordate tra le parti ed inserite nel frontespizio del presente contratto.
1.8. Tariffario: dettagliata descrizione dei costi e di ogni ulteriore prestazione, relativa al Noleggio del veicolo, esposto presso le sedi del Locatore di cui il Cliente/parte/guidatore ha preso visione ed accettato; i prezzi, costi e importi devono intendersi tutti IVA compresa. Si specifica che l’eventuale sconto rinvenibile in frontespizio si applica esclusivamente sulla tariffa del noleggio e non su accessori e pacchetti di eliminazione e/o riduzione delle penalità risarcitorie danno e/o furto.
2. OGGETTO DEL CONTRATTO.
2.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Locatore si obbliga a noleggiare al Cliente il veicolo oggetto del contratto alle condizioni di seguito riportate.
2.2. Il Locatore segue le attività preparatorie necessarie per permettere al Cliente il pieno ed efficiente utilizzo del veicolo oggetto del Noleggio. Le attività preparatorie consistono nella verifica di funzionalità del veicolo oggetto del Contratto. Il Locatore in ogni caso si obbliga a consegnare il veicolo rifornito di carburante, delle dotazioni di sicurezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo giubbotto rifrangente, triangolo, gomma di scorta o Kit di riparazione, ecc.), nonché della regolarità della copertura assicurativa obbligatoria RCA, per la quale il Locatore si obbliga alla consegna del relativo certificato, della copia del contrassegno di assicurazione e della carta verde, unitamente alla copia della carta di circolazione.
3. CONSEGNA E RIPRESA DEL VEICOLO.
3.1. Il rapporto contrattuale ha inizio il giorno e l’ora della consegna del veicolo al Cliente e ha termine il giorno e l’ora della restituzione del veicolo stesso al Locatore.
3.2. Il Cliente dichiara che, prima di assumerne la custodia, ha esaminato il veicolo oggetto del contratto di noleggio riconoscendo che lo stesso è in perfetto stato di uso e manutenzione, che la strumentazione, nonché gli impianti meccanici ed elettronici, sono efficienti e che il veicolo è completo delle dotazioni di sicurezza e dei documenti di circolazione e assicurativi. Il Cliente è obbligato a segnalare tempestivamente, compilando il modulo danni difformi, ed in ogni caso prima dell’utilizzo del veicolo, eventuali anomalie, danni e vizi riscontrati sul veicolo al Locatore facendone eseguire annotazione scritta sull’originale del contratto nel riquadro denominato “Danni Difformi”. A tal fine, il Cliente è invitato dal personale addetto al check-out ad esaminare specificamente ed attentamente il mezzo e ad indicare la presenza di ulteriori danni rispetto a quelli segnalati nella scheda del veicolo denominato “Danni Esistenti”, ovvero la maggior gravità di quelli già segnalati, affinché essi vengano indicati nel riquadro “Danni Difformi”. Il Cliente è invitato dall’addetto a fotografare o filmare il veicolo prima della presa in consegna ed eventualmente a caricare tale materiale nel relativo file inerente al noleggio accessibile tramite applicazione telefonica e a provare la serratura inserendo la chiave affinché questa non risulti manomessa. Il Cliente è, quindi, autorizzato a tenere tale documentazione fotografica e/o filmati senza contestazione su eventuali danni riscontrati al momento del check-in del veicolo. Tutti i danni e/o vizi e/o anomalie che il Locatore riscontrerà alla riconsegna del veicolo, esclusi quelli annotati sul contratto al momento della consegna del veicolo, saranno imputati al Cliente che sarà obbligato a risarcirne i costi di ripristino. I danni, vizi e anomalie, non segnalati al momento della consegna del veicolo e riscontrati al momento della restituzione del medesimo, verranno annotati nel riquadro denominato “Riquadro Entrata/Check-in”. Al termine del contratto di locazione e in particolare alla restituzione del veicolo, il Cliente ha l’obbligo di attendere che il personale esegua una verifica delle condizioni di uso e manutenzione del veicolo che potrà durare fino a 60 minuti. Nel momento in cui alla restituzione del veicolo, dovessero sorgere tra le parti contestazioni in merito alla presenza di vizi, danni e anomalie, non saranno addebitati al Cliente solo quelli annotati nei riquadri denominati “Danni Esistenti” e “Danni Difformi”. I costi per ripristinare i vizi, le anomalie e i danni riscontrati al momento della riconsegna del veicolo verranno comunicati al Cliente nel termine, perentorio, di gg. 90 dalla riconsegna del veicolo tramite il recapito di posta elettronica indicata dal Cliente al momento della consegna del veicolo; quest’ultimo è di
fatto tenuto a comunicare correttamente i propri recapiti personali e dati identificativi. Qualora non dovessero sorgere contestazioni da parte del Cliente, ovvero dovessero essere presentate contestazioni non circostanziate, ovvero non suffragate da evidenze documentali o fattuali, il Locatore procede con l’addebito sulla carta di credito per la quale il Cliente ha preventivamente autorizzato tali addebiti con la sottoscrizione del presente contratto. Il Cliente può sempre procedere agli storni degli addebiti sulla propria carta di credito, in conformità con il contratto dallo stesso sottoscritto per l’emissione della carta di credito medesima, qualora ritenga l’addebito come abusivo, ossia operato non conformemente alle presenti condizioni generali di noleggio o alla legge vigente, tenendo conto che uno storno ingiustificato determina la responsabilità contrattuale del Cliente nei confronti del Locatore. La medesima procedura e le stesse avvertenze si applicano a tutti i casi in cui il Locatore debba procedere con addebiti a carico del Cliente previsti nelle presenti condizioni generali di contratto. I costi per quantificare l’entità dei danni, vizi e anomalie avranno un costo fisso di Euro 60,00 iva compresa che andranno a sommarsi ai costi di ripristino ed al fermo tecnico. Per il pagamento dei costi di ripristino si rinvia all’art. 6 del presente contratto.
3.3. Il veicolo potrà essere condotto dal Cliente ovvero, se indicato sul fronte del presente Contratto di noleggio, dal secondo guidatore, purché entrambi abbiano compiuto 18 anni di età ed un massimo di 75 anni e purché siano in possesso di regolare patente di guida rilasciata da almeno 12 mesi che abiliti a condurre il veicolo oggetto del noleggio. Potrà eventualmente essere applicata una quota di Euro 60,00 iva compresa fino ai 24 anni compiuti. Le patenti di guida stampate in caratteri diversi dall’alfabeto latino (Arabo, Cinese, Giapponese, Cirillico, ecc..) devono essere accompagnate da una patente di guida internazionale. Inoltre si specifica che Salierno Pietro si riserva il diritto di non fornire la vettura nel caso in cui ritenesse insufficienti e/o non veritieri e/o alterati i documenti presentati dal conducente. Il veicolo non potrà essere condotto da altre persone, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte di Salierno Pietro. Il Cliente, pena la totale responsabilità, dovrà prendere in consegna il bene ed osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene (ex art. 1587 ed art. 1176 c.c.) ed in ogni caso non potrà essere utilizzato per: a) il trasporto illegale di merci (contrabbando, stupefacenti, merci pericolose ecc..); b) il trasporto di passeggeri contro compenso espressamente o tacitamente pattuito, fini illeciti, per competizioni di velocità, prove di percorso o gare di ogni genere; c) recarsi all’estero salvo nei casi preventivamente autorizzati da Salierno Pietro; d) finalità di sub nolo e/o incauto affidamento a terzi a qualsivoglia titolo; e) guida sotto l’effetto di alcool e/o stupefacenti, in stato di incoscienza, in condizioni psicofisiche alterate e/o in contrasto con le norme del Codice della Strada.
3.4. Il veicolo viene consegnato al Cliente come da Riquadro Uscita/Check-out e deve essere restituito nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato (salvo la normale usura), presso gli uffici di Salierno Pietro, negli stalli riservati, nel giorno e nell’ora indicati nel presente Contratto di noleggio. Qualora la Ditta Salierno Pietro faccia richiesta di rientro del veicolo, prima della scadenza del contratto, per proprie esigenze amministrative e/o commerciali, il conducente è obbligato a consegnare il mezzo nella filiale di uscita o nella sede di Salierno Pietro a lui più vicina, entro e non oltre 72 ore dalla richiesta, salvo il risarcimento dei danni causati per la mancata consegna nei tempi previsti. In riferimento alla normale restituzione del veicolo si specifica che questa dovrà avvenire nel giorno e nell’ora indicati nel presente Contratto di noleggio. La riconsegna dovrà avvenire nei giorni e negli orari di apertura al pubblico della stazione di noleggio di Salierno Pietro indicati nel frontespizio del contratto. Il Cliente ha l’obbligo, all’atto della riconsegna, di richiedere la firma di un addetto Salierno Pietro sul “Riquadro Entrata/Check-in” in cui viene riportato l’effettivo stato della vettura ed il livello del carburante. In assenza di suddetta firma e quindi anche nei casi in cui la riconsegna avvenga negli orari di chiusura al pubblico della stazione di noleggio, saranno valide e tacitamente accettate le determinazioni documentate da Salierno Pietro. Se al momento della riconsegna saranno riscontrati danni sul veicolo, la Ditta Salierno Pietro provvederà ad informare il Cliente attraverso l’invio a mezzo e-mail delle foto e della relativa perizia emessa da un ente indipendente di certificazione. Se il Cliente non dà alcun riscontro entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della e-mail, Salierno Pietro provvederà all’addebito attraverso la carta di credito del Cliente, della stima del danno, gestione del sinistro, fermo tecnico, gestione danno, deprezzamento del veicolo, secondo quanto previsto dall’art. 3.2. Qualora l’importo di deposito autorizzato alla consegna del veicolo fosse insufficiente a coprire i costi di riparazione e penali, Salierno Pietro è autorizzata a richiedere il maggior importo al Cliente attraverso la medesima carta di credito.
3.5. Il veicolo deve essere riconsegnato nella stazione di noleggio richiesta ed indicata sul contratto quando ha avuto inizio il rapporto contrattuale, alla data e all’ora prevista in prenotazione. Qualora il Cliente desideri modificare i termini della restituzione (luogo, data, ora) egli dovrà ottenere il preventivo consenso scritto, a mezzo pec e/o mail (autosalierno@mailcertificata.org) della Ditta Salierno Pietro facendone richiesta a quest’ultima almeno 24 ore prima della data stabilita per la restituzione. In assenza di autorizzazione, superati i 59 minuti di tolleranza per la restituzione rispetto alla data ed ora previsti, i giorni extra verranno fatturati alla tariffa indicata nel contratto di noleggio alla voce “Giorno Extra”, ed inoltre in caso di riconsegna del veicolo in un centro di noleggio, nel territorio italiano, diverso da quello previsto in prenotazione e non autorizzato da Salierno Pietro, verrà applicata una penalità risarcitoria, fermo restando le condizioni contrattuali stabilite al punto 7 del presente contratto di noleggio. Le vetture possono essere riconsegnate all’estero solo previa autorizzazione rilasciata dalla Ditta Salierno Pietro al momento della conferma della prenotazione. Tale servizio è oggetto di tariffazione speciale in base al Paese del previsto rientro.
3.6. Se al momento della restituzione del veicolo non vengano restituite le chiavi del medesimo, per smarrimento o per qualsiasi altra ragione o vengano restituite danneggiate e/o manomesse, il Cliente è tenuto al pagamento di una penalità risarcitoria come indicato al punto 6.8; salvo che non provi che il danno sia derivato da causa a lui non imputabile come previsto dall’art 1588 c.c.; una penalità risarcitoria sarà, inoltre, applicata anche in caso di smarrimento e/o deterioramento della targa, dei documenti di circolazione e delle dotazioni del veicolo stesso.
4. GARANZIA DEL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE/NOLEGGIO.
4.1. Il Cliente e/o il conducente e/o l’intestatario della fattura devono fornire ad Salierno Pietro valide forme di garanzie per il pagamento delle prestazioni nonché per gli ulteriori costi aggiuntivi. Il Cliente e/o il conducente e/o l’intestatario della fattura potranno fornire dette garanzie attraverso Carta di Credito finanziaria e tessere di proprietà Salierno Pietro. Il Cliente e/o il conducente e/o l’intestatario della fattura autorizzano Salierno Pietro a vincolare sulla carta di credito indicata nel contratto di noleggio la somma concordata al momento della consegna del veicolo e indicata nel riquadro “Deposito”.
4.2. Il Cliente e/o il conducente e/o l’intestatario della fattura autorizza Salierno Pietro a vincolare sulla carta di credito indicata nel contratto di noleggio tutti gli importi relativi a multe e spese di voltura, parcheggi a pagamento, pedaggi autostradali, mancata riconsegna accessori, pulizia per odori derivanti da fumo da sigaro o sigaretta, rifornimenti di carburante, pacchetti di eliminazione e/o riduzione delle penalità risarcitorie danno e/o furto, danni meccanici, di tappezzeria e di carrozzeria arrecati al veicolo nel corso del noleggio rilevati successivamente alla riconsegna del veicolo, pulizia. 4.3. Il Cliente e/o il conducente e/o l’intestatario nulla potrà eccepire in caso di prelievo dalla carta di credito dell’importo concordato.
4.4. Il Cliente autorizza la Ditta Salierno Pietro, in caso di deposito effettuato con carta di debito, a rimborsare la caparra entro 30 giorni dalla fine del mese relativa alla chiusura del contratto a meno che non sia stato verificato un evento di danno o incidente come previsto dagli art. 3.2 e 6.6. In caso di pagamento a mezzo RIBA o SDD, il Cliente è tenuto al pagamento degli oneri bancari per l’emissione degli effetti.
4.5. In caso di ritardo nel pagamento saranno applicati gli interessi di mora al tasso previsto dal D.LGS. 231/2002 e spese di recupero (con Ri.ba/Bonifico/Rid).
4.6 Il Cliente è espressamente obbligato al pagamento del noleggio in fase di sottoscrizione del contratto; nel caso di richiesta di estensione del periodo di noleggio, il Cliente sarà tenuto a recarsi in filiale al fine di provvedere al pagamento dei giorni di prolungamento richiesti. Nel caso di mancato saldo o di impossibilità per Salierno Pietro di addebitare il costo del prolungamento richiesto dal Cliente, la stessa potrà immediatamente comunicare la risoluzione del contratto, richiedendo il rientro immediato del mezzo come espressamente previsto dall’art. 7.2;
4.7 Nel caso in cui il Cliente abbia stipulato inizialmente un contratto con tariffa a chilometraggio illimitato, potrà richiedere un’estensione per un massimo di 29 giorni, al termine dei quali sarà obbligato a recarsi in filiale per la sottoscrizione di un nuovo contratto riportante la relativa quotazione della tariffa in linea con le esigenze del Cliente stesso. In quel momento il Locatore potrà altresì richiedere un cambio vettura, controllando lo stato di usura e gli eventuali danni presenti sul veicolo riconsegnato.
5. OBBLIGHI DEL LOCATORE.
5.1. Il Locatore si obbliga alla consegna del veicolo in perfette condizioni ed idonea all’uso pattuito, riconosciute come tali dal Cliente tramite la sottoscrizione del Contratto, completa della dotazione di cui al precedente art. 2.2;
5.2. Il Locatore si obbliga a rimborsare il Cliente solo i costi e le spese sostenute nel corso del Noleggio per guasti al veicolo purché le stesse siano espressamente autorizzate in forma scritta nonché documentate da idoneo documento fiscale intestato al Locatore. Il Locatore non sarà obbligato a rimborsare costi e/o spese sostenute dal Cliente qualora non siano state preventivamente autorizzate in forma scritta.
5.3. Il Locatore si obbliga a garantire al Cliente la sostituzione del veicolo circolante sul territorio nazionale in caso di avarie meccaniche e/o per sinistro stradale nel corso del rapporto contrattuale; la sostituzione del veicolo non farà variare le condizioni economiche del contratto originale salvo eventuali specifiche richieste del Cliente che facciano variare il contenuto della prestazione. Il veicolo sostitutivo verrà messo a disposizione del Cliente solo ed esclusivamente presso la filiale del Locatore. Qualora l’avaria e/o il danno che ha determinato il fermo tecnico del veicolo sia riconducibile a negligenza e/o imperizia del Cliente e/o del conducente Salierno Pietro può risolvere immediatamente il rapporto contrattuale per giusta causa.
5.4. Il Locatore garantisce la copertura assicurativa R.C.A. obbligatoria del veicolo per danni cagionati a persone (inclusi i trasportati, familiari compresi, animali e cose) pari al massimale unico nei limiti imposti dalla legge e regolamenti vigenti nel paese in cui l’auto è registrata per singolo evento, la cui validità è vincolata alla condizione essenziale che alla guida dell’Autoveicolo si trovi, al momento del sinistro, una delle persone indicate sul Contratto di Locazione.
5.5. Il Locatore non è responsabile per beni e/o cose rinvenute all’interno del veicolo successive alla riconsegna.
5.6 Il Locatore, al momento della stipula del contratto, provvederà a consegnare il documento Allegato A – “Assistenza stradale” riportante i recapiti per attivare il soccorso stradale se necessario.
6. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE – SINISTRI STRADALI – RISARCIMENTO DANNI E INCENDIO.
6.1. Il Cliente, con la presa in consegna del veicolo al momento del check-out, diviene custode del veicolo stesso. Il Cliente si obbliga a: a) verificare le condizioni di uso e manutenzione del veicolo al momento della presa in custodia del bene anche secondo quanto previsto dal precedente art. 3; b) verificare la presenza sul veicolo delle dotazioni di sicurezza e dei documenti di circolazione del veicolo e assicurativi, nonché dell’allegato A-Assistenza Stradale; c) custodire il veicolo con la massima cura e diligenza del buon padre di famiglia; d) non fumare e consumare cibo all’interno del veicolo; e) non trasportare sul veicolo animali in assenza di specifica autorizzazione scritta da parte del Locatore ed in ogni caso nel rispetto dell’art. 169 del Codice della Strada; f) non trasportare sul veicolo beni e/o cose se il veicolo non ne ha la specifica destinazione d’uso; g) condurre il veicolo nel pieno rispetto di tutte le norme di legge che regolano la circolazione stradale; h) riconsegnare il veicolo al Locatore con il pieno di carburante ovvero con il medesimo quantitativo indicato al momento dell’inizio del rapporto di noleggio; i) curare, nel corso del noleggio, la manutenzione ordinaria del veicolo con la diligenza del buon padre di famiglia eseguendo periodici controlli dei liquidi di raffreddamento del propulsore, del liquido di lubrificazione del propulsore, della pressione e dell’usura dei pneumatici, dell’impianto frenante e di illuminazione; j) oblare qualunque contravvenzione e/o violazione del Codice della Strada contestata al Cliente durante il periodo di noleggio e a darne comunicazione al Locatore al momento della restituzione del veicolo. Qualora la violazione non oblata, ovvero oblata, ma senza relativa comunicazione di cui al periodo precedente, fosse inviata al Locatore e fosse riconducibile al periodo di noleggio in questione, la stessa verrà gestita con un aggravio di spesa addebitata al Cliente sul presente contratto pari ad Euro 60,00 iva compresa; k) pagare i pedaggi autostradali, nonché a titolo esemplificativo e non esaustivo i parcheggi pubblici e privati ecc. durante il periodo di noleggio. Qualora detti costi venissero richiesti al Locatore e questi fossero riconducibili al periodo di noleggio, gli stessi verranno gestiti con un aggravio di spesa addebitata al Cliente sul presente contratto pari ad Euro 30,00 iva compresa; l) non condurre o comunque utilizzare il veicolo fuori dal territorio nazionale se non previa ed espressa autorizzazione in forma scritta da parte del Locatore. m) non condurre o comunque utilizzare il veicolo fuori dal territorio nazionale nei paesi in cui non ha validità la Carta Verde della Responsabilità Civile Auto e pertanto si obbliga a risarcire ogni danno diretto e/o indiretto conseguente alla circolazione stradale; n) fornire ogni utile informazione anche di carattere riservato per ogni comunicazione inerente al contratto; o) non trasportare sul veicolo oggetto del contratto di locazione beni e/o persone e/o cose dietro compenso e/o retribuzione; p) non concedere in locazione il veicolo oggetto del contratto di locazione a soggetti terzi se non espressamente autorizzati dal Locatore; q) non spingere o trainare altre vetture o oggetti con il veicolo oggetto del contratto di locazione; r) non consentire la guida del veicolo oggetto del contratto di locazione a soggetto privo di valido titolo di guida per il paese nel quale viene condotto; s) condurre, ovvero, fare condurre, il veicolo oggetto del contratto di locazione sotto l’influenza di droghe, narcotici, alcolici o sostanze psicotrope; qualora il veicolo venisse condotto da persone che non possiedono i prescritti requisiti psicofisici, sarà onere del Conduttore dimostrare che il veicolo è stato condotto contro la propria volontà; t) non utilizzare il veicolo oggetto del contratto di locazione per corse, competizioni o prove di velocità e comunque per uno scopo contrario alla legge ed alle norme che regolano la circolazione stradale nel paese in cui è condotto.
6.2. Il Cliente dichiara di essere responsabile per i danni diretti e/o indiretti, presenti e futuri causati al Locatore e/o a soggetti terzi a causa del proprio inadempimento per le obbligazioni assunte al precedente punto 6.1.
6.3. In ogni caso il Cliente si obbliga a risarcire il Locatore per: a) i giorni di fermo tecnico del veicolo necessari per compiere le riparazioni derivanti da incuria e/o responsabilità del Cliente; b) i costi sostenuti dal Locatore per il recupero del veicolo a mezzo carro attrezzi e/o per il rimpatrio del medesimo da un paese estero; c) i danni causati a terzi ed ai trasportati di importo superiore a quelli previsti per legge; d) i danni causati in qualunque modo a: parti elettromeccaniche, tetto, interni, sottoscocca, telaio, ruote del veicolo, cristalli, serrature, telone o centinatura e collisioni senza controparti, atti vandalici, eventi atmosferici. Nel caso di danni provocati al veicolo nel corso del noleggio per qualsiasi causa, il Cliente risulta altresì obbligato a titolo di parziale rimborso per fermo del veicolo, ad un indennizzo pari alla tariffa del noleggio giornaliero per ogni giorno di fermo tecnico del veicolo fino al ripristino dello stesso.
6.4. In caso di avaria del veicolo il conducente è obbligato a contattare il servizio di assistenza indicatogli dal Locatore e a mettere a conoscenza quest’ultimo dell’avaria nel termine massimo di 12 ore.
6.5. Il Cliente si obbliga inoltre, in caso di sinistro stradale derivante da propria totale o parziale responsabilità, ovvero in caso di sinistro senza controparte, a risarcire il Locatore di qualsiasi danno occorso al veicolo oggetto del contratto di noleggio. Il veicolo è assicurato per la responsabilità civile verso terzi e per danni ad animali e cose nei limiti imposti dalla legge e regolamenti vigenti nel paese in cui l’auto è registrata. Il Cliente in caso di sinistro stradale dovrà in ogni caso corrispondere al Locatore una somma a titolo di penalità risarcitoria corrispondente al valore del veicolo e/o dei danni ad esso provocati. A tale importo verranno aggiunte la spesa gestione del danno pari ad Euro 60,00 iva compresa e le spese relative al fermo tecnico alla tariffa giornaliera vigente sul contratto di noleggio.
6.6. Il Cliente in caso di danno causato al veicolo, è responsabile alla spesa per la produzione della stima tecnica del danno. Tale somma è pari ad Euro 60,00 iva compresa oltre al danno riscontrato al rientro e al fermo tecnico. In caso di sinistro il Cliente si obbliga a proteggere gli interessi del Locatore e della sua compagnia di assicurazione obbligandosi tra l’altro a: a) fornire i nomi e indirizzi delle parti e le targhe dei mezzi coinvolti nel sinistro, nonché gli estremi anagrafici di eventuali testimoni; b) dare immediata notizia del sinistro per telefono al Locatore, anche in caso di danni lievi, inviando un dettagliato rapporto corredato da uno schema. Ai sensi dell’art. 1913 c.c. e della L. 26/02/77, N. 39, il Cliente ha l’obbligo di denunciare il sinistro al Locatore mediante denuncia unilaterale ovvero mediante modulo di constatazione amichevole di incidente firmata dai conducenti coinvolti nel sinistro, entro 3 (tre) giorni dal verificarsi del medesimo. c) informare immediatamente le autorità di polizia in caso di necessità di accertamenti a carico di terzi o nell’ipotesi in cui vi siano dei feriti. Il Locatore non garantisce in nessun caso la sostituzione dei furgoni merci e ne vieta tassativamente l’espatrio salvo espressa autorizzazione della stazione di noleggio.
6.7. Il Cliente prende atto che il noleggio avrà termine alla data ed ora di ricevimento del veicolo e delle relative chiavi da parte del Locatore e che la mancata riconsegna delle stesse al termine del noleggio comporterà una penalità risarcitoria di Euro 395,00 art. esente iva, mentre, nel caso di smarrimento targa, di Euro 295,00 art. esente iva. Resta inoltre inteso che qualora la riconsegna del veicolo e relative chiavi siano state autorizzate dal Locatore durante l’orario di chiusura dell’ufficio di noleggio, il noleggio avrà termine alla data/ora di riapertura dell’ufficio di noleggio stesso.
6.8. È fatto obbligo del Cliente l’utilizzo dell’additivo antigelo, laddove necessario e richiesto dalle condizioni climatiche. Il Cliente dovrà risarcire il Locatore per i danni relativi dall’eventuale congelamento del carburante, nonché rimborsarlo di tutte le spese sostenute per il recupero del veicolo, comprensive dell’eventuale costo del fermo tecnico. Inoltre il Cliente si impegna ad utilizzare le catene da neve provviste nel veicolo ove obbligato per legge.
6.9. In caso di immissione di carburante non idoneo al motore dell’autoveicolo, il Cliente sarà ritenuto responsabile di tutti i danni occorsi e delle spese sostenute per l’eventuale recupero del veicolo, comprensive dell’eventuale costo del fermo tecnico.
6.10. In caso di danni arrecati alle parti elettromeccaniche, interni, sottoscocca, telaio, serrature, telone o centinatura, il Cliente sarà obbligato a risarcire al Locatore tutte le spese amministrative, le spese sostenute per il ripristino del veicolo comprensive dell’eventuale costo del fermo tecnico.
6.11. In presenza di sinistro con altra vettura, o di danno autonomo, il Cliente è obbligato a rilasciare una dichiarazione dettagliata in merito agli eventi che hanno portato al danneggiamento della vettura. In assenza di tale dichiarazione in merito agli eventi, e/o dichiarazione parziale e/o compilazione incompleta del modello CAI e/o regolare denuncia sporta presso le autorità competenti (per danni derivanti da furto totale/parziale, incendio totale/parziale, atto vandalico, danni alle serrature), il Cliente rimane responsabile per l’intero valore di tutti i danni cagionati all’autoveicolo, del costo delle spese amministrative, oltre al fermo tecnico, ovvero una somma determinata secondo le tariffe ufficiali in vigore presenti sul contratto di noleggio, pari all’importo dovuto se il noleggio fosse proseguito per un periodo pari al tempo necessario per l’esecuzione delle riparazioni ed il reperimento dei pezzi di ricambio.
6.12. Il Cliente è comunque responsabile per qualsiasi danno arrecato alle serrature.
6.13. Il Cliente è responsabile per qualsiasi danno causato da vegetazione. Tali danni sono assimilabili alla negligenza del Cliente nel condurre la vettura su strade di campagna o in luoghi dove la vegetazione può causare graffi o danni al veicolo. Il Cliente dovrà risarcire il Locatore per tutti i danni cagionati, anche in caso di trasporto di materiale infiammabile e/o materiale comunque pericoloso e/o vietato.
6.14. Il Cliente è responsabile per qualsiasi danno riconducibile ad atto.
6.15 Il Cliente, se non diversamente concordato in forma scritta, è tenuto a riconsegnare il veicolo alla data e ora indicate nel presente contratto di noleggio. Il contratto di noleggio sarà rinnovato e saldato su tacito accordo ogni 30 giorni per un massimo di 60 giorni. Al termine dei 60 giorni il Cliente è obbligato a presentarsi presso il punto di Salierno Pietro da lui prescelto e stipulare un nuovo contratto, se necessario potrà essere cambiato il veicolo. Qualora il Cliente non dovesse presentarsi al termine dei 60 giorni pattuiti il Locatore invierà una raccomandata o Pec di risoluzione contrattuale provvedendo di conseguenza alla relativa denuncia/querela. Il Cliente e/o Conducente resta esclusivamente responsabile in caso in cui determini per il Locatore l’inosservanza di cui agli artt. 94, comma 4-bis, c.d.s. e 247-bis, comma 2, let. B) del d.P.R.n. 495/1992 e, di conseguenza, l’applicazione delle relative sanzioni.
7. RICONSEGNA DELL’AUTOVETTURA – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – PENALITÀ RISARCITORIE PER RITARDATA CONSEGNA E ALTRI INADEMPIMENTI.
7.1. Il Cliente si obbliga a riconsegnare l’autoveicolo nel luogo, data e ora indicati nel Contratto di Locazione o comunque non appena il Locatore ne faccia richiesta, coi medesimi accessori e nel medesimo stato nel quale è stata consegnato, salvo la normale usura. Il mancato adempimento dell’obbligazione di riconsegna del veicolo alla data, ora e luogo indicati nel contratto costituisce causa di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. La dichiarazione del Locatore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al precedente periodo può essere espressa tramite P.E.C. (autosalierno@mailcertificata.org) o raccomandata a/r o telegramma ai recapiti forniti dal Cliente al momento della sottoscrizione del contratto provvedendo di conseguenza alla relativa querela per appropriazione indebita del veicolo. Qualora il Cliente desideri prolungarne il periodo di locazione dovrà obbligatoriamente recarsi presso la filiale di Salierno Pietro per la stipulazione di un nuovo Contratto di Locazione. In questo caso potrà essere richiesta una carta di credito supplementare per una nuova pre-autorizzazione e, qualora necessario, potrà essere sostituito il veicolo secondo le disponibilità del Locatore.
7.2. Il Cliente è tenuto a segnalare tempestivamente al Locatore qualsiasi ritardo o impedimento relativo alla riconsegna dell’Autoveicolo. È tollerato un ritardo senza addebiti di 59 minuti rispetto all’orario di consegna concordato ed indicato nel Contratto di Locazione. Oltre tale termine eventuali rinnovi dovranno essere riportati sul contratto dal Locatore. In caso di mancato reperimento, inadempienze contrattuali, insolvenza dell’impresa o ingiustificato ritardo nella riconsegna dell’Autoveicolo, il Locatore si riserva la facoltà di provvedere al blocco del medesimo attraverso il sistema di protezione satellitare, fare denuncia per appropriazione indebita alle autorità competenti e riacquistare il possesso materiale del veicolo in qualsiasi modo, anche contro la volontà del Cliente.
7.3. Qualora l’Autoveicolo non sia riconsegnato entro l’ora e la data stabilite nel Contratto di Locazione, il Cliente sarà comunque tenuto, salvo quanto specificato al precedente art. 7.2, al pagamento di una penale giornaliera pari alla tariffa piena di noleggio specificata sul Tariffario, fatto salvo comunque il maggior danno.
7.4. Il Cliente si obbliga a corrispondere al Locatore, all’atto della riconsegna, le somme pattuite, tariffa chilometrica, tariffa a tempo, eventuale supplemento in caso di riconsegna avvenuta in luogo diverso dal luogo pattuito, IVA ed eventuale contributo per riportare all’originale livello il serbatoio del carburante, comprensivo di un addebito a titolo di penalità risarcitoria pari ad Euro 25,00 art. esente iva o secondo tariffario in vigore sul contratto di noleggio, per il servizio di rifornimento carburante nonché l’importo corrispondente a qualsiasi contravvenzione e alle eventuali penalità risarcitorie per ritardata consegna.
7.5. Il Cliente si obbliga a riconsegnare l’Autoveicolo pulito sia nelle parti interne sia nelle parti esterne. In caso contrario, il Cliente è obbligato al pagamento delle spese che il Locatore deve sostenere per la pulizia e l’eventuale igienizzazione del mezzo, oltre a una somma come forfait per la gestione amministrativa e operativa della pulizia e igienizzazione.
7.6. Se alla riconsegna dell’Autoveicolo il contachilometri risultasse manomesso o guasto, la tariffa chilometrica verrà determinata sulla base di una percorrenza di 300 km di media giornaliera al prezzo unitario evidenziato in contratto alla consegna veicolo. Il rateo giornaliero definisce un periodo di 24 ore o frazione decorrente dal momento della consegna dell’Autovettura al Cliente.
7.7. Il Cliente che utilizza la carta di credito per il pagamento del Noleggio autorizza, con la sottoscrizione del Contratto, l’addebito delle somme di cui sopra sul conto corrente di riferimento. Il deposito cauzionale è obbligatorio. Va rilasciato al momento della compilazione del contratto prima del ritiro del veicolo. Nel caso in cui all’atto della restituzione del veicolo si riscontrassero danni al veicolo stesso, detto deposito sarà trattenuto dal Locatore a titolo di penalità risarcitoria prevista da contratto, salvo il diritto ad ottenere l’ulteriore risarcimento danni e l’applicazione della relativa penalità e fermo tecnico. I danni saranno quantificati in base a perizie di periti esperti incaricati dal Locatore. In caso contrario, esso sarà compensato, in tutto od in parte, con le somme dovute al Locatore a titolo di corrispettivo per il noleggio. Detto deposito dovrà garantire l’incasso sia del noleggio che delle eventuali penalità risarcitorie previste dal contratto. Il Locatore si riserva la facoltà di chiedere al momento della stipula del contratto, l’autorizzazione sulla carta di credito del Cliente a garanzia dell’importo totale dato dall’importo del noleggio veicolo e dalle penalità risarcitorie previste da contratto. Nel caso in cui il Cliente accetti il servizio di eliminazione o riduzione delle penalità risarcitorie verrà richiesta al momento della stipula del contratto un deposito per garantire l’importo del noleggio e/o altri extra e/o penalità risarcitorie. Per eventuale noleggio effettuato in contanti dietro autorizzazione del Locatore, l’importo del noleggio e del deposito e/o della penalità risarcitoria prevista da contratto sarà dovuta una somma in via anticipata.
7.8. Il Cliente che provvede al pagamento del Noleggio tramite voucher prepagato è comunque solidalmente obbligato, con l’ente emittente del voucher stesso, a corrispondere ogni importo contrattualmente dovuto in caso di totale o parziale inesigibilità del titolo.
7.9. Chi sottoscrive il Contratto in nome o per conto di un terzo è responsabile in solido per le obbligazioni contrattualmente assunte.
7.10. L’autovettura deve essere restituita parcheggiandola negli stalli riservati a Salierno Pietro; in caso di parcheggio fuori dai posti autorizzati dal Locatore, quest’ultimo si riserva il diritto di applicare la penalità risarcitoria di Euro 50,00 art. esente iva in misura fissa nonché di Euro 0,80 iva compresa per ogni chilometro stradale percorso dal veicolo dal parcheggio non autorizzato a quello di riconsegna prestabilito. In ogni caso restano anche a carico del Cliente le spese sostenute da Salierno Pietro per l’eventuale pagamento del parcheggio non autorizzato.
7.11. Le procedure connesse alla chiusura del contratto possono durare fino a 60 minuti.
7.12. Salierno Pietro non è responsabile delle operazioni connesse al trasferimento da e per l’aeroporto poiché vengono svolte a mero titolo di cortesia.
8. ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO – FURTO.
8.1. In caso di sinistro il Cliente deve: a) informare telefonicamente e senza indugio il Locatore, compilando in ogni sua parte e trasmettendo nelle successive 24 ore il modulo C.A.I. (constatazione amichevole firmata da entrambe le parti) accluso ai documenti consegnati unitamente all’autoveicolo; b) informare la più vicina autorità di Pubblica Sicurezza; c) prendere nota dei nomi e degli indirizzi delle persone e le targhe dei mezzi coinvolti nell’incidente nonché gli estremi anagrafici di eventuali testimoni; d) fornire al Locatore qualsiasi notizia utile; e) seguire le istruzioni che il Locatore fornirà in merito alla custodia e alla riparazione dell’autoveicolo.
8.2. In caso di furto dell’autoveicolo il Cliente si obbliga a denunciare il fatto alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza e di consegnare al Locatore copia autentica della denuncia. In tal caso il pagamento del servizio di noleggio è dovuto fino alla data di consegna della copia-denuncia, nella misura convenzionale pattuita e riportata sul Contratto di Locazione. Insieme alla copia-denuncia, il Cliente è obbligato a riconsegnare al Locatore le chiavi dell’autoveicolo nonché telecomando-antifurto se l’autovettura risulta così accessoriata.
8.3. Il Cliente è responsabile del valore del veicolo in caso di furto e/o incendio totale o parziale; più specificatamente, e senza pretesa di esaustività, è responsabile in caso di veicolo rubato, incendiato, danneggiato per un comportamento negligente o imprudente del Cliente e/o Conducente, a causa dell’abbandono delle chiavi all’interno del veicolo, nel caso in cui venga lasciato il veicolo aperto o in caso di accensione di qualsiasi materiale all’interno dell’abitacolo.
8.4 Le condizioni di tutte le suddette polizze sono disponibili in visione presso la sede legale del Locatore.
8.5. Nel reciproco interesse si invita la gentile Clientela a parcheggiare l’Autovettura in aree custodite.
8.6. Il Cliente è responsabile in caso di furto, qualora il veicolo non venga ritrovato, al pagamento di n. 30 GG. DI NOLEGGIO più un pieno di carburante, TEMPO NECESSARIO ALLA CHIUSURA DELLA PRATICA DI FURTO. Se il veicolo viene ritrovato prima dei 30 gg, il Cliente è comunque responsabile dei gg. di noleggio fino al ritrovamento più eventuali danni sul veicolo. Potranno essere addebitate eventuali spese di recupero veicolo giustificate su richiesta da documentazione comprovante il costo sostenuto. In caso di smarrimento e/o danneggiamento degli accessori consegnati infase di check-out il Cliente sarà obbligato a corrispondere al Locatore una penale riportata nel frontespizio del contratto di noleggio in base agli accessori consegnati.
9. VARIE.
9.1. Il presente contratto di noleggio è regolato dalla legge italiana, in caso di contrasto nell’interpretazione tra la versione italiana e dell’eventuale traduzione di cortesia del presente contratto di noleggio, la versione italiana prevarrà sulle altre.
9.2. Il Locatore, per quanto di propria pertinenza, autorizza il Cliente a servirsi dell’Autovettura, per gli scopi di cui al Contratto, in tutti i paesi in cui è valida la carta verde assicurativa.
9.3. Nessuna modifica può essere apportata al Contratto se non in forma scritta e con il consenso di un rappresentante del Locatore munito di idonea procura.
9.4. In caso di ritardato pagamento, da intendersi come tale quello effettuato dal Cliente in qualsiasi momento successivo a quello in cui viene effettuata la riconsegna dell’Autovettura, il Locatore avrà diritto agli interessi per il ritardato pagamento nella misura specificata nel D.Lgs. 231/02. 9.5.Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applicano le disposizioni di legge. 9.6. Eventuali variazioni, modifiche, aggiornamenti delle Condizioni Generali di Contratto, del Contratto di Locazione e del Tariffario saranno messe a conoscenza del Cliente in forma idonea e conforme alla legge.
10. PRENOTAZIONI.
10.1 Il veicolo, qualora prenotato, deve essere ritirato entro tre ore dall’orario concordato in fase di prenotazione. Trascorso tale termine, il Locatore non garantisce la disponibilità dello stesso presso la filiale di noleggio. Qualora il ritiro debba avvenire oltre l’orario di fornitura dei veicoli, il Locatore si riserva di chiedere un corrispettivo per il servizio offerto. Il Cliente ha diritto di ottenere il rimborso esclusivamente qualora l’annullamento della prenotazione venga effettuato prima delle 24 ore precedenti l’orario fissato per il ritiro; qualora invece l’annullamento venga effettuato in un lasso di tempo inferiore, il Cliente avrà diritto di ottenere un voucher utilizzabile su una successiva prenotazione, salvo dimostrazione della giusta causa sottesa alla richiesta e all’impossibilità del ritiro. In ogni caso, la comunicazione di annullamento dovrà formalmente avvenire a mezzo email all’indirizzo francesco@autosalierno.it
11. FORO.
11.1 Il Foro Competente Esclusivo per ogni controversia relativa alla validità, all’interpretazione, alla esecuzione o alla cessazione del Contratto è competente esclusivamente il foro di Bari.
12. NORMATIVA SULLA PRIVACY.
12.1 Il trattamento dei dati dei Clienti avviene nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (Codice di protezione in materia di dati personali), e successive modifiche, e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (consultabile anche sul sito www.autosalierno.it) esclusivamente per fini commerciali, per rendere il servizio di noleggio e per la tutela delle parti del contratto di noleggio.